ORDINANZA SINDACALE: DIVIETO DI STAZIONAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA. DISCIPLINA INGRESSI DEL CIMITERO COMUNALE E LIMITAZIONI DELLE ATTIVITA' DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO.

REGIONE SICILIANA COMUNE DI SICULIANA (Libero Consorzio Comunale di Agrigento) ORDINANZA SINDACALE n. 01 del Registro data 17.01.2021 

DIVIETO DI STAZIONAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA. DISCIPLINA INGRESSI DEL CIMITERO COMUNALE E LIMITAZIONI DELLE ATTIVITA' DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO. 

L’Anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO, nella residenza municipale, il sottoscritto Prof. Giuseppe ZAMBITO S I N D A C O del Comune di Siculiana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

  •  PREMESSO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da CoViD-19 un’emergenza di Sanità Pubblica internazionale e che, successivamente, in data 11.03.2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, la stessa veniva valutata come “pandemia”; 
  •  CONSIDERATO CHE in data 31.01.2020, con propria delibera, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da “Coronavirus-19” (o “Covid-19”) a seguito della richiamata valutazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, successivamente prorogato con delibere del 29.07.2020, 07.10.2020 e, da ultimo, 13.01.2021 (fino al 30. 04.2021); 
  •  FATTO PRESENTE CHE col D.P.C.M. del 14.01.2021 sono state ulteriormente confermate diverse disposizioni limitative per il contenimento del contagio dal CoViD-19 sull’intero territorio nazionale; 
  •  ASSUNTO CHE il Presidente della Regione Siciliana, in considerazione dell’elevato numero di contagi che si sta registrando negli ultimi tempi in Sicilia ha previsto ulteriori e più stringenti misure di contenimento, ai fini della salvaguardia della salute pubblica, adottando l’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 10 del 16.01.2021; 
  •  RESO NOTO CHE l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16.01.2021, colloca la Regione Siciliana tra quelle caratterizzate da uno scenario di “massima gravità” e da un livello di rischio “alto”, con conseguente applicazione delle misure di contenimento previste dall’art. 3 del D.P. C.M. del 14.01.2021;
  •   RIFERITO CHE detta Ordinanza prevede l’istituzione, in Sicilia, della “Zona rossa” con consequenziale applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 3 del D.P.C.M. 14.01.2021; 
  •  DATO ATTO CHE, in particolare, l’art. 3, comma 4, lett. a) del D.P.C.M. 14.01.2021 dispone il divieto di “… ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (zone rosse, ndr) nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.”;
  •   PRECISATO CHE l’art. 2 dell’Ordinanza Contingibile e Urgente del 16.01.2021 ha previsto specifiche e più rigorose misure di disciplina della mobilità regionale e comunale (comma 4); 
  •  DELINEATO CHE l’obiettivo di carattere generale è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio, eccezion fatta per quelle situazioni, contesti e circostanze che siano riconducibili a esigenze specifiche ed a stati di necessità; 
  •  VISTI i Decreti-Legge approvati dal Consiglio dei Ministri e convertiti in Legge dal Parlamento, i decreti, le Ordinanze, le Circolari, etc. del Ministero della Salute, le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.), le disposizioni del Servizio Sanitario Nazio- nale (S.S.N.), le Ordinanze Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana, le Ordinanze, Circolari, etc. del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, le Circolari e disposizioni varie dell’Assessorato Regionale della Salute, dalla Prefettura di Agrigento, dalla Questura di Agrigento, dall’A.S.P. di Agrigento e tutte le altre disposizioni emesse da altri Enti o Organismi in materia di CoViD-19; 
  •  VISTE, in particolare, le disposizioni sui comportamenti da mantenere al fine di contenere la diffusione del virus, sugli obblighi e i divieti da rispettare nonché le misure da adottare a livello locale;  VALUTATO NECESSARIO adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. del 14.01.2021 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16. 01.2021; 
  •  VALUTATA la facoltà che è concessa ai Sindaci di intraprendere delle iniziative sulla base di proprie ed autonome considerazioni; 
  •  PRESO ATTO dell’alto rischio di contagi da CoViD-19; 
  •  REPUTATO OPPORTUNO, pertanto, di procedere fino al 31.01.2021 compreso:
  •  A regolamentare gli ingressi al pubblico del Cimitero comunale: da lunedì a venerdì (sabato e domenica chiuso). Viene garantita l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, e tumulazione e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di 10 (dieci) persone;
  •  alla chiusura dei parchi-gioco e dei campi o campetti sportivi esistenti sul territorio comunale;
  •  all’imposizione del divieto di stazionamento e assembramento in tutti gli spazi e le aree pubbliche, ville comunali e spazio esterno del centro sociale comunale; 
  •  RITENUTO, altresì, di procedere alla riorganizzazione delle attività del mercato settimanale del sabato fino al 31.01.2021 compreso; 
  •  VISTA la nota prot. n. 1482 del 13.01.2021 del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (D.A.S.O.E.) con la quale, in vista di una possibile ripresa – a far data dal 18.01.2021 – delle attività didattiche in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, viene stabilita l’effettuazione di un monitoraggio da parte delle ASP territorialmente competenti, dell’andamento della diffusione del contagio da CoViD-19 mediante screening dedicati in favore degli alunni e dei docenti delle citate scuole, a decorrere dal 14.01. 2021; 
  •  RIPORTATO CHE a tutt’oggi l’attività di screening non è stata ancora programmata per le scuole di questo Comune nonostante essa sia necessaria e indispensabile alla ripresa delle attività scolastiche in presenza, giusta Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 08.01.2021; 
  •  VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03.02.2020; 
  •  VISTO il D.P.C.M. del 14.01.2020 ed i relativi allegati; 
  •  VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16.01.2021;
  •   VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 10 del 16.01.2021; 
  •  RICHIAMATI i commi 4, 5 e 6 dell’art. 50 e gli artt. 7-bis e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quest’ultimo modificato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito dalla Legge 24.07.2008, n. 125;
  •  VISTO, in particolare il comma 5 del citato art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”; 
  •  VISTO l’art. 69 dell’O.R.EE.LL; 
  •  VISTI gli atti d’Ufficio; 

O R D I N A

fino alla data del 31.01.2021 compreso:

1) L’accesso al pubblico del CIMITERO COMUNALE è consentito dal lunedì al venerdì (sabato e domenica chiuso), nel rispetto rigoroso delle misure anticontagio previste dalla vigente normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 volte a minimizzare i rischi di contagio. E' garantita l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, e tumulazione, ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di 10 (dieci) persone; 

2) LA CHIUSURA dei parchi-gioco esistenti sul territorio comunale; 

3) LA CHIUSURA dei campi e campetti sportivi esistenti sul territorio comunale; 

4) IL DIVIETO DI STAZIONAMENTO E ASSEMBRAMENTO in tutti gli spazi e le aree pubbliche (Vie, Piazze, Villa Comunale, spazio esterno del centro sociale comunale etc.); In tutte le aree pertinenziali o adiacenti ad esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) per i quali è consentito l’asporto e dove si rilevano spesso assembramenti è fatto obbligo a tutti gli avventori di osservare il distanziamento di almeno un metro e di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nelle fasi di entrata e di uscita, fatto salvo per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale; 

5) L'ATTIVITA' del mercato settimanale del sabato è consentita esclusivamente alle attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gernnaio 2021; 

6) LA SOSPENSIONE TEMPORANEA delle attività didattiche “in presenza” dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di questo Comune (Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Secondaria di primo grado), fino a quando non sarà eseguito lo screening della popolazione scolastica. In mancanza dello screening le attività didattiche rimarranno sospese fino al 30.01.2021. Resta ferma l’effettuazione dell’attività didattica a distanza (DAD) e la possibilità per il Dirigente Scolastico di far svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori e per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi differenziati. 

La presente Ordinanza è valida sino al 31.01.2021 compreso (laddove non diversamente indicato) e, in ogni caso, fino all’adozione di un nuovo provvedimento espresso di modifica o revoca in caso di nuove e sopravvenute esigenze e/o disposizioni normative. 

E’ fatto obbligo agli agenti della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza Sindacale significando che l’accertata violazione sarà punita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

D I S P O N E che la presente Ordinanza Sindacale, immediatamente esecutiva, venga resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Siculiana, assumendo all’uopo anche valore di notifica individuale. 

T R A S M E T T E copia della presente Ordinanza, per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza: a) alla Prefettura di Agrigento; b) alla Questura di Agrigento; c) al Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della protezione civile regioanale; d) al Comando Stazione dei Carabinieri di Siculiana; e) al Comando provinciale dei Carabinieri; f) ai dirigenti dell’Ente; g) al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Realmonte; h) all’A.S.P. di Agrigento, Dipartimento di Prevenzione; i) al Dipartimento Regionale della Protezione Civile; j) al Coordinatore Responsabile della Protezione Civile comunale. 

R E N D E N O T O che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso: 1) entro 60 giorni al T.A.R. Sicilia, nei termini e modi previsti dall’art. 2 e segg. della Legge 06. 12.1971, n. 1034; 2) entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

I L  S I N D A C O
F.to Prof. Giuseppe Zambito

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